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11/07/2008 21.14

Diamo seguito all'articolo sull'importanza dell'olivo per il nostro territorio - Olea prima arborum est - pubblicando quanto inviatoci dall'Avv. Angelo Calzone.
"Leggendo le considerazioni di Beniamino Tripodi sull'importanza economico – sociale, alimentare e paesaggistica della coltura dell'olivo nel Mediterraneo, ed in particolare in Calabria, ho pensato di dare il mio contributo per la salvaguardia di questo nostro patrimonio proponendo qualche considerazione dal punto di vista giuridico.
Ovviamente non spetta a me, data la poca competenza in materia, soffermarmi ulteriormente sugli aspetti di natura antropologica e sul carattere identitario del paesaggio; valga in proposito la sola considerazione per la quale in un mondo, o meglio in una Calabria fatta di “non luoghi“, cioè aree che la mano dell’uomo ha reso prive di identità e memoria, il paesaggio naturale rappresentato da un magnifico bosco di olivi secolari, come quello che circonda ed introduce Dasà, è esso stesso memoria, storia e radice dei suoi abitanti.
E’ anche per questi motivi che dobbiamo fare di tutto per conservarlo. Dobbiamo farlo perché possiamo sempre in esso riconoscerci, perché non possiamo rinunciare a tale bellezza, perché abbiamo un grande ed irripetibile patrimonio e perché abbiamo il dovere morale di tramandarlo intatto alle generazioni future.
In veste di giurista – ambientalista, voglio segnalare l’unica cosa che dal punto di vista giuridico possiamo fare per salvaguardare e tutelare i nostri olivi monumentali ed in particolare il bosco di “Vrazzara” (Bracciara).
Poiché attualmente gli uliveti, sebbene composti da piante secolari, non sono specificamente tutelati da una legge regionale ad hoc (come avviene in altre Regioni) né sono compresi in una di quelle aree o di quei beni che l’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 individua tra le aree tutelate per legge (fiumi, montagne, ghiacciai, boschi, ecc.), per poter essere tutelati e conservati, dovrebbero essere ricompresi come beni immobili nei piani paesistici regionali (non mi pare che in Calabria ve ne sia già uno in vigore) ovvero dovrebbero le aree di pertinenza essere dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 134 del D.Lgs. 42/2004).
Secondo l’art. 136 D.Lgs. 42/2004 sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche (considerate come quadri) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Il procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico è disciplinato dagli art. 138 e successivi, che vi spiego in soldoni, rimandandovi alla lettura del testo specifico.
Per quel che ci interessa è d’uopo segnalare che le Regioni istituiscono delle commissioni che hanno il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicate all’art. 136.
L’impulso può avvenire anche ad opera degli enti pubblici territoriali (ad es. i Comuni).
Seguirà poi una fase istruttoria in cui le commissioni assumeranno informazioni e pareri e consulteranno i Comuni interessati. Tale fase culminerà con la proposta alla Regione di adozione della dichiarazione.
La proposta viene poi pubblicata, dandone notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sui siti informatici della Regione e degli enti territoriali interessati. Dopo aver esaminato le eventuali osservazioni presentate da associazioni, enti e proprietari o possessori (la notizia della proposta di dichiarazione viene data ai proprietari solo per gli immobili di cui alle lettere a) e b) dell’art. 136), la Regione emanerà il provvedimento e detterà la specifica disciplina del sito.
La dichiarazione verrà così notificata al proprietario o al possessore.
Da questo momento i proprietari, o i possessori, avranno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti, per qualunque intervento intendano intraprendere, un apposito progetto al fine di permetterne la verifica di compatibilità con il provvedimento emanato. I lavori non potranno essere pertanto eseguiti fintanto che non ne abbiano ottenuto l’autorizzazione. Autorizzazione che non è richiesta per gli interventi di cui all’art. 149, che comprende in via esemplificativa: opere di manutenzione ordinaria, di esercizio dell’attività silvo – pastorale che non comportino alterazione permanente dei luoghi, taglio colturale, forestazione e riforestazione.
Per farla breve e non tediarvi ulteriormente: per tutelare “Vrazzara”, ovvero il bosco di ulivi che circonda il borgo, è necessario che il Comune di Dasà assuma l’iniziativa (con delibera di Giunta) e dia impulso alla proposta di dichiarazione di area di notevole interesse pubblico ad opera della commissione regionale.
Ottenuta tale dichiarazione si potrà essere sicuri che gli ulivi secolari di “Vrazzara” saranno per sempre conservati e con essi la nostra piccola storia, il nostro mondo e, perché no, l’attimo eterno della nostra semplice fanciullezza."
Avv. Angelo Calzone
Scarica un estratto del D.Lgs. 42 del 2004 come modificato dal D.Lgs. 63 del 2008
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